Art. 5.
(Protezione temporanea).

      1. Nel caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi terzi si applica il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, di attuazione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, relativa alla concessione della protezione temporanea.

 

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      2. Ai fini della presente legge, rientrano nella definizione di sfollati, in particolare:

          a) le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica;

          b) le persone soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o che siano state vittime di siffatte violazioni.